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Trust come e quando

Trust come e quando

Un affidamento di beni mobili o immobili gestiti da un amministratore nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato: è questa una definizione molto semplice del Trust, un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law.

A San Marino è stato introdotto con la legge del 17 marzo 2005 (poi sostituita con la 42/2010) e ancora oggi rappresenta l’unica legge in italiano, in quanto l’Italia non ha una norma specifica per il Trust anche se, in tale Stato vengono comunque istituti dei trust grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja.

Così capita che quando in Italia si deve istituire un trust si fa riferimento ad una legge estera e le più utilizzate sono quella del Jersey e quella di San Marino.

Il trust è una figura giuridica molto versatile, che può assumere forme estremamente diversificate e che comunque in sostanza riguarda i rapporti giuridici istituiti da una persona, il cosiddetto disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Il trust è quindi caratterizzato dai beni in trust che costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee. Tali beni sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee e il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo – di cui deve rendere conto – di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

Il trustee quindi diventa proprietario e amministratore di tali beni con il vincolo di gestirli nell’interesse dei beneficiari, o in funzione di uno scopo (la normativa sammarinese prevede anche un aspetto misto, di scopo e con beneficiari).

L’effetto principale del trust è quello di segregare un dato patrimonio affinché non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del beneficiario, salva la sussistenza di situazioni patologiche (ad esempio, sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori). Quanto affidato nel Trust esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.

Affinché il Trust sia solido e inattaccabile è necessario che si realizzi un reale spossessamento dei beni da parte del disponente che ne perde il controllo. Il trust prevede infatti che il disponente non sia più proprietario del patrimonio attribuito in trust, però si può inserire, nell’atto di affidamento, una clausola in cui si prevede che il trustee debba provvedere al mantenimento del tenore di vita del disponente. Quindi, nell’ipotesi in cui il reddito del disponente non permetta più di garantire il mantenimento del suo tenore di vita abituale, interverrà il trustee al mantenimento dello stesso. Inoltre, nonostante il disponente non possa intervenire nella gestione del patrimonio in trust, è possibile dare delle indicazioni al trustee su come amministrare i beni affidati.

I beni intestati al trustee, non facendo parte del suo patrimonio personale, oltre a non essere aggredibili dai creditori del trustee, non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di suo decesso. Inoltre non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee, qualora, ovviamente, quest’ultimo sia coniugato. I beni in trust, inoltre, non sono utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust.

In sintesi, il trustee sarà quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo, nel rispetto della legge e in accordo con i “desideri” del disponente.

Oltre al disponente e al trustee esiste anche una figura non necessaria, ma che può essere prevista dall’atto costitutivo e definita “guardiano”. Tale figura ha il compito di controllare, e nel contempo, assistere il trustee nella gestione del patrimonio secondo le disposizioni contenute nel trust. La presenza del guardiano diventa obbligatoria nei trust di scopo, dove mancano i beneficiari.

Ci sono diversi casi pratici di utilizzo del trust: protezione del patrimonio, protezione dalle aggressioni contro i discendenti, passaggio generazionale, per ripartire dopo un crack, per le opere d’arte, il trust anti mafia, per la gestione del compendio immobiliare, per la gestione della liquidità, a favore di disabile, trust commerciale, trust prefallimentare, trust di garanzia, trust di scopo, in ipotesi di separazione/divorzio, per le operazioni straordinarie, per evitare le società di comodo, per evitare il regime dei beni sociali utilizzati dai soci, per evitare le patrimoniali estere o per la gestione di partecipazioni.

L’aspetto fiscale, per quanto importante, non può essere l’unico parametro di riferimento nel momento in cui si dà vita ad un Trust. A San Marino comunque, il regime è particolarmente favorevole quando sono fiscalmente residenti in territorio e non professionalmente esercenti attività di impresa, arti o professioni. L’aliquota dell’imposta è al momento al 17% ed è previsto un meccanismo forfettario di determinazione del reddito imponibile con abbattimenti fino al 90%.

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