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Aprire una attività: sei degno di farlo?

Aprire una attività: sei degno di farlo?

“Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa” diceva Peter Druker, economista austriaco, naturalizzato statunitense.

Ma chi è che prende la “decisione coraggiosa” se non il titolare dell’impresa o i soci che hanno deciso di mettersi insieme per realizzarla? Non tutti però possono ricoprire tali ruoli, infatti in ogni paese esistono norme specifiche che fissano certi paletti per diventare titolari di una impresa.

San Marino negli anni ha modificato profondamente tali regole e requisiti, anche di recente, prevedendo un elenco piuttosto preciso di situazioni e condizioni che impediscono di diventare socio, amministratore o membro del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l. o di una S.p.a.

Le norme sammarinesi infatti stabilisco che sia che si tratti di sammarinese, sia di un forense, non devono verificarsi specifiche condizioni:

a) risulti condannato, nella Repubblica di San Marino o all’estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stato rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;

b) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza (di cui all’articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47), in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l’avere i poteri di rappresentanza deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio o amministratore al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l’amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;

c) nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, sia stato titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;

d) sia sottoposto anche in qualità di amministratore unico, in concomitanza all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o all’atto di nomina a cariche sociali, ad un concorso giudiziale dei creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;

e) chi sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze;

f) sia residente nei “Paesi sotto monitoraggio” così come identificati dall’Agenzia di Informazione Finanziaria.

In caso di persona giuridica, non può essere socio altresì chi si ritrova in una delle delle seguenti condizioni:

  1. abbia in corso una procedura di concorso giudiziale dei creditori (cioè un fallimento) o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
  2. sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
  3. nei ventiquattro mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all’adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l’atto di diniego all’iscrizione in qualità di socio al Registro delle società, a causa del provvedimento di revoca subito, il socio dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
  4. sia oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all’estinzione delle pendenze.

Va infine ricordato, che per la costituzione della società non sono ammesse autocertificazioni sul certificato penale generale che dovrà sempre essere prodotto in originale in corso di validità (entro tre mesi dall’emissione) tradotto ed asseverato in lingua italiana con attestazione consolare di conformità.

Per i soggetti giuridici è necessaria la visura camerale (o certificazione equivalente, tradotta ed asseverata in italiano) in originale o in copia conforme e sempre in corso di validità.

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