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Voluntary Disclosure: come farla e quanto costa

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Voluntary Disclosure: come farla e quanto costa

Con l’adozione[1] della voluntary disclosure è stata introdotta nell’ordinamento tributario Italiano una procedura che sino al 30 settembre 2015 (salvo successive proroghe) consente di regolarizzare le violazioni commesse dai contribuenti sino al 30 settembre 2014 con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali che sono state costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Tale regolarizzazione si fonda sull’integrale versamento delle imposte dovute per le annualità fiscalmente aperte[2], cui corrisponde una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative e di una ampia, ancorché non completa, copertura penale.

La voluntary disclosure si caratterizza per spontaneità, veridicità e completezza e proprio per tali aspetti si differenzia dal vecchio “scudo fiscale” che invece (i) poteva riguardare anche solo una parte degli attivi esteri, assicurando al contribuente (ii) l’anonimato fiscale.

Questa “perdonanza fiscale” è stata introdotta per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale a seguito (i) della nuova geografia dei cosiddetti paradisi fiscali, determinata dal tramonto del segreto bancario nei Paesi storicamente più sicuri (e amati) dagli italiani (ii) dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, che ha reso lo spostamento e la detenzione di capitali verso tali Paesi assai più rischioso.

La voluntary disclosure, si concretizza di fatto in un’azione di accertamento da parte dell’amministrazione che si attiva su istanza da parte del singolo contribuente (cd. autodenuncia), che pertanto beneficia di un sistema sanzionatorio attenuato.

Sotto il profilo procedurale, il contribuente accede alla procedura di collaborazione volontaria, entro il 30 Settembre 2015, mediante la presentazione in via telematica di un’istanza a mezzo di un professionista incaricato; in tale istanza si devono indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona.

Entro i 30 giorni successivi all’invio dell’istanza, il professionista incaricato deve fornire agli uffici, i documenti e le informazioni necessarie per determinare: a) i redditi che servirono per costituire i capitali all’estero; b) i redditi derivanti da tali investimenti e attività; c) i documenti e le informazioni utili per determinare eventuali maggiori imponibili agli effetti delle varie imposte considerate non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

Per effetto di tale istanza, l’Agenzia delle Entrate emanerà un atto di contestazione delle maggiori imposte dovute; ove il contribuente aderisca a tale atto, beneficerà della riduzione massima delle sanzioni.

Successivamente alla chiusura amministrativa della procedura, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di trasmettere il fascicolo all’autorità giudiziaria.

Riduzione delle sanzioni amministrative.

Chi si avvale della voluntary disclosure dovrà corrispondere la totalità delle imposte non assolte in passato nelle annualità fiscalmente aperte e potrà beneficiare di una riduzione:

  1. delle sanzioni da monitoraggio determinate in misura pari alla metà del minimo edittale che si attestano rispettivamente tra l’1,5% (per attività detenute in paesi white list e black list collaborativi, tra cui San Marino) ed il 3% (per attività detenute presso Paesi black list)[3]. Inoltre, in caso di adesione all’atto di contestazione emanato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione dell’istanza , le sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un terzo (rispettivamente lo 0,50%, nel caso di paesi white list o black list collaborativi, o l’1%, in caso di paesi white list)[4].
  2. delle sanzioni per le violazioni in materia d’imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di IRAP, di IVA e di ritenute, che opera nella misura minima del 12,5%, in caso di adesione all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate prodotto per effetto della presentazione dell’istanza, ove le attività estere siano detenute in Paesi white list o Black list collaborativi.

Criterio forfetario

Nei casi in cui, al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria, la media delle consistenze delle sole attività finanziarie non ecceda il valore di € 2.000.000, il contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, può optare per il regime forfetario che consente di:

  1. calcolare i rendimenti annui, applicando il coefficiente forfettario del 5% al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell’anno;
  2. determinare l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27%.

Il criterio forfetario introduce semplificazioni sia in merito allo sviluppo dei calcoli che ai fini della raccolta e della elaborazione della documentazione di supporto. Infatti, il metodo analitico richiede che siano dettagliate tutte le operazioni di investimento e disinvestimento, di stacco delle cedole o pagamento di proventi, fornendo le relative evidenze bancarie. Si può arrivare a migliaia di documenti e di calcoli.

Ai fini dell’applicazione del metodo forfetario, in presenza di rapporti cointestati conta il controvalore complessivo e non è possibile operare ripartizioni; ad esempio, se un conto presenza una giacenza media di 3 milioni non si può accedere al metodo forfetario nemmeno se ci sono tre cointestatari.

Di seguito si fornisce un esempio di calcolo effettuato adottando il criterio forfetario, sviluppato nell’ipotesi:

  1. a) che le attività finanziarie siano detenute in paesi white list o black list collaborativi;
  2. b) che, negli anni fiscalmente aperti, il conto non sia movimentato in assenza di accrediti o di prelievi.

In tali casi il tax rate dell’operazione è di poco inferiore al 10 per cento.

METODO FORFETTARIO
IPOTESI:
A) CONTO ESTERO IN PAESI WHITE LIST O BLACK LIST COLLABORATIVI
B)CONTO NON MOVIMENTATO, IN ASSENZA DI ACCREDITI O PRELIEVI
ANNO VALORE ATTIVITA’FINANZIARIE

AL 31/12

SANZIONEMONITORAGGIO (0,5%Y) REDDITI(5%) IMPOSTASOSTITUTIVA (27%) SANZIONE (100/8=12,5%) INTERESSI
2009 € 1.000.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2010 € 1.000.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 13.500,00 € 1.687,50 € 2.025,00
2011 € 1.000.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 13.500,00 € 1.687,50 € 1.620,00
2012 € 1.000.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 13.500,00 € 1.687,50 € 1.215,00
2013 € 1.000.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 13.500,00 € 1.687,50 € 810,00
Totali parziali € 25.000,00 € 54.000,00 € 6.750,00 € 5.670,00
Totale generale € 91.420,00

 

Note:

[1]Legge 15 dicembre 2014, num. 186

[2]Le annualità aperte vanno dal 2010 al 2014, ai fini delle imposte sui redditi e dal 2009 al 2014 ai fini del monitoraggio fiscale, per:

– Per gli stati white list;

– per quelli a regime fiscale privilegiato che entro il 1° di marzo 2015 hanno firmato un accordo con l’Italia che garantisca un adeguato scambio d’informazione;

– per i paesi black list ove il contribuente abbia rilasciato all’intermediario finanziario estero  l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (waiver):.

Il Consiglio dei Ministri italiano ha recentemente approvato il decreto delegato sulla certezza del diritto che elimina dall’ordinamento il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento a causa di infedeltà o omissioni dichiarative che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità dello stesso.

[3]In tal caso la riduzione della sanzione alla metà opera ove siano soddisfatte alternativamente le seguenti condizioni alternative:

  1. a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996);
  2. b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
  3. c) l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. waiver), controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

[4]ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

Daniele Majorana

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