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Vacanza annullata: quali diritti?

Vacanza annullata: quali diritti?

Il recente attacco terroristico a Sousse in Tunisa, con le decine di morti tra turisti che si trovavano in quel momento in spiaggia quando l’attentatore ha cominciato a sparare, ha avuto tra le varie conseguenze, anche la fuga in massa sia da quella località, ma anche dal buona parte del Paese.

E proprio a seguito di tali vicende, sono molti i turisti che si stanno domandando se sia il caso di partire o meno. Ma come ci si deve comportare in queste situazioni?

Nel caso specifico della Tunisia, il Ministero degli Esteri italiano non sconsiglia di partire, anche se è stato innalzato il livello di allerta nelle zone turistiche, ma raccomanda comunque assoluta prudenza. La situazione è in continua evoluzione, quindi la cosa più saggia da fare è affidarsi alle indicazioni ufficiali fornite dalle autorità governative sul sito Viaggiare Sicuri. Le raccomandazioni sono diverse ma è comunque bene registrarsi sui siti specifici e tenere a portata di mano i numeri di telefono delle ambasciate.

Va però precisato che non essendoci un’indicazione ufficiale del Ministero italiano che vieti di viaggiare in Tunisia non si può giustificare l’annullamento del viaggio per causa di forza maggiore e quindi non è possibile poter recedere dal contratto senza l’applicazione di penali. Se nel corso dei giorni arrivasse una decisione in tal senso del Ministero, chi ha acquistato una vacanza con un tour operator o una agenzia di viaggi italiana godrebbe di diversi diritti:

– la possibilità di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo;

– ottenere il rimborso entro sette giorni lavorativi dalla data di cancellazione (inoltre molti tour operator sono comunque in genere propensi a offrire soluzioni alternative, quindi potrebbe essere utile in questi casi contattarli e provare a farsi sostituire il pacchetto vacanze acquistato).

Al di là però della presenza di cause di forza maggiore, i diritti di chi viaggia sono numerosi ed è bene conoscerli per evitare di incappare spesso in inconvenienti in grado di rovinare la vacanza. Ma occorre una premessa: la legge è ben strutturata in Italia e anche in Europa, mentre non lo è affatto a San Marino.

I diritti riconosciuti all’interno dell’Ue sono molteplici, soprattutto per chi viaggia in aereo, ma anche per chi viaggia in treno, in nave o pullman. In Italia in particolare esiste un protocollo siglato tra le associazioni dei consumatori e l’Astoi  (l’Associazione di categoria dei Tour Operator), grazie al quale si può attivare la conciliazione paritetica per la risoluzione della controversia. Ma non riguarda solo l’Italia. Infatti per le controversie transfrontaliere ci si può rivolgere al Centro Europeo Consumatori (la sede è a Roma e si può contattare telefonando allo 06 44238090 o inviando una mail a: info@ecc-netitalia.it).

Per chi viaggia in aereo ci sono direttive europee (vincolanti quindi per chi parte da un qualsiasi aeroporto dell’UE, oppure se si arriva nell’UE con una compagnia di un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera) che garantiscono tutta una serie di diritti e stabiliscono rimborsi e compensazioni. A esempio in caso di negato imbarco, di ritardo superiore a 3 ore, salvo che la compagnia aerea proponga un volo alternativo simile a quello prenotato ovvero che la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie.

Nell’ipotesi in cui la cancellazione sia dovuta a circostanze straordinarie la compagnia aerea dovrà comunque garantire un trasporto alternativo fino a destinazione fornendo assistenza ai passeggeri.

Le garanzie di indennizzo coprono anche il bagaglio al seguito nel caso di smarrimento, danneggiamento o consegna ritardata, si ha diritto ad ottenere un risarcimento fino a circa 1.220 euro dalla compagnia aerea, a patto che il danno non dipenda da un difetto del bagaglio stesso. Si ha tempo fino a 2 anni dalla data di consegna del bagaglio per intraprendere altre azioni legali.

Per chi viaggia in treno la direttiva europea del 2007 prevede che in caso di ritardo, cancellazione o perdita della coincidenza la compagnia di trasporto debba provvedere all’adeguata assistenza e se necessario di provvedere anche al pernottamento, al rimborso parziale o totale del biglietto a seconda dei tempi di ritardo.

Per chi viaggia in autobus il regolamento europeo del 2011 prevede che in caso di ritardo o cancellazione si abbia diritto a un’assistenza adeguata (pasti e sistemazione in strutture ricettive e rimborso del biglietto).

Contattate la Carlo Biagioli s.r.l. per maggiori informazioni e per l’assistenza necessaria a richiedere gli indennizzi.

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