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Successione: l’UE cambia tutto e ora si sceglie il Paese

Successione: l’UE cambia tutto e ora si sceglie il Paese

Tra le quattro libertà fondamentali dell’Unione europea rientrano la libera circolazione delle persone e la libera circolazione di beni e servizi. Eppure tali principi fondanti l’Ue, a volte incontrano delle limitazioni. Il riferimento non è a quelle limitazioni di carattere temporaneo introdotte in Francia dopo i tragici fatti di Parigi, ma piuttosto a quella derivanti da norme nazionali più complesse che ostacolano l’applicazione di tali principi in determinati casi.

E così l’Ue stessa emana spesso dei regolamenti validi per i paesi membri per armonizzare le varie normative ai principi generali. Uno di questi, risalente al 2012 ed entrato però in vigore in Italia solo l’estate scorsa, rivoluziona un po’ una materia come quella dell’eredità, soprattutto quando eredi e defunto hanno la residenza o la cittadinanza in nazioni diverse all’interno dell’Ue. Inoltre cerca di regolamentare tale materia, anche nei confronti di paesi che con l’Ue hanno accordi, i cosiddetti “paesi terzi” come è San Marino.

Come principio base si stabilisce che la “legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato nel quale il defunto aveva la sua ‘residenza abituale’ al momento della morte”. Si tratta di una formula che veniva già usata in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.

Già questo è un cambio notevole per esempio per l’Italia, dove la legge prevedeva, prima dell’entrata in vigore del regolamento Ue (il 17 agosto 2015), che venisse applicata la norma nazionale del “de cuius”, cioè quella del paese della cittadinanza del defunto.

Tra l’altro il regolamento Ue parla di “residenza abituale” che non è semplicemente quella anagrafica ma che comporta una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni antecedenti la morte e al momento della morte, che tanga conto di tutti gli elementi pertinenti, come la durata e la regolarità della dimora del defunto nello Stato interessato. Le certificazioni anagrafiche potrebbero quindi non essere determinanti, né essenziali, ma va ricercata quale fosse la sede principale degli affari e degli interessi, non solo economici ma anche personali, sociali e politici del defunto.

Questo aspetto è così rilevante da attribuire ai legami familiari e personali un peso maggiore di quelli meramente economici o professionali.

Inoltre, il regolamento prevede che tale disposizione abbia “carattere universale” quindi sia valida anche per cittadini al fuori dell’Ue ma con interessi prevalenti in uno Stato dell’Ue e viceversa per cittadini Ue con interessi prevalenti in uno Stato al di fuori dell’Ue.

Da ciò ne deriva che per quanto riguarda la presenza di eventuali immobili nel patrimonio del defunto le cose si complicano con i cittadini extra Ue, mentre si semplificano per quelli nell’Ue.

Potrà capitare infatti che per un cittadino italiano residente negli Usa, con immobili in Italia, si potrà avere l’applicazione della legge americana per i beni mobili e di quella italiana per gli immobili.

Il regolamento Ue consente alla persona della cui successione si tratta, di scegliere la legge che regolamenti la sua intera successione, limitatamente alla propria legge nazione al momento della scelta o a quella dello Stato al momento della morte.

Potrebbe capitare quindi che in base alla scelta, anche di una delle parti che ereditano, venga applicata al patto successorio una legge diversa da quella che regolamenta la successione.

Nel regolamento stesso, infatti, sono stati introdotti dei limiti all’applicazione, qualora per esempio, si verifichino casi di manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o competente a occuparsi della successione. Come potrebbe verificarsi in casi dove le norme dei paesi sono divergenti rispetto la stessa materia.

Infine, c’è da tenere presente che il regolamento Ue ha istituito il “certificato successorio europeo” soprattutto per facilitare le pratiche relative a casi di successione transfrontaliera.

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