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Nel nome il destino

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Nel nome il destino

I latini erano soliti affermare: “In nomen omen” cioè “il destino nel nome” (o più prosaicamente “di nome di fatto”) e a volta sembra proprio che sia così. Ci sono esempi che fanno per lo meno sorridere come il caso di Vittorio Sgarbi, dove il cognome è ormai una parte caratteristica dello stesso personaggio; oppure l’ex capo della Polizia italiana, Manganelli. Casi noti anche il vescovo “Crociata” o Padre “Cantalamessa” oppure il fondatore del Panforte di Siena che si chiama Sapori. Ma può tranquillamente rientrare in questa casistica anche l’anatomopatologo Adriano Tagliabracci. Ci sono casi poi in cui al cognome già “caratteristico” si aggiunge anche la fantasia di alcuni genitori, come nel caso di un autista di Roma di nome Guido e di cognome “Di Rado”.

La materia è comunque molto vasta e analizzata, tanto che ci sono anche studi che cercano di mettere in correlazione il nome all’influenza che lo stesso può avere sulla vita della persona, soprattutto lavorativa e relazionale. Uno molto interessante, svolto negli Usa da Brett Pelham dell’Università di New York ha preso per esempio in esame il fatto che proprio in America circa il 50% dei dentisti si chiami Dennis. Ciò sarebbe determinato, inconsapevolmente, da “egotismo implicito” e cioè dal fatto che “chi ha sensazioni positive riferite a sé stesso, cerca anche all’esterno ciò che in qualche modo lo rispecchia”, come nell’iniziale del nome. Di qui “Den-nis” di professione “Den-tist”. Sarebbe insomma una sorta di “attrazione inconscia”.

E ci sono studi che cercano di mettere in relazione anche il contrario, di nomi che suscitino sentimenti negativi o atteggiamenti violenti, ecc…

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Nome e Cognome sono comunque ciò che di base identifica una persona e quindi anche le leggi di ogni Stato si sono occupate e si occupano di questa materia costantemente. Esistono regole abbastanza diffuse come l’impossibilità di chiamare il figlio con lo stesso nome del padre o della madre o eventuali fratelli o sorelle viventi, e soprattutto il divieto di dare nomi ridicoli, vergognosi o del sesso opposto a quello del neonato.

Anche le regole sull’applicazione del cognome possono differire tra loro a seconda degli Stati, soprattutto per quelli scandinavi e in particolare l’Islanda, dove la costruzione del nome avviene in modo “patronimico”, e cioè di derivazione dal padre (o più raramente “matronimico” e quindi dalla madre). In pratica manca il cognome e viene formato dall’aggiunta del nome paterno. Così per esempio il figlio di un ipotetico Odino Asgardsson, per il quale sia stato scelto il nome Thor, all’anagrafe sarà registrato come Thor Odinosson, cioè Thor figlio di Odino (e non Thor Asgardsson).

Con l’evoluzione della società e l’equiparazione dei diritti, anche la trasmissione del cognome si è adeguata ai tempi moderni, e in molti paesi è possibile da tempo registrare il figlio anche o solo con il cognome della madre. In Spagna, dove esiste il doppio cognome, i figli prendono il primo cognome di entrambi i genitori e la scelta in questo caso da parte dei genitori è su quale sia il primo e quale il secondo cognome.

San Marino al riguardo ha stabilito invece solo di recente, meno di un mese fa, di parificare uomo e donna nella trasmissione del cognome ai figli.

E quando qualcuno invece vuole cambiare il proprio nome e anche so solo il cognome?

In Italia il cambio delle generalità è consentito solo su autorizzazione del Prefetto. Le richieste di modifica devono rivestire carattere eccezionale. L’istanza può essere presentata solo da cittadini italiani e non può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La richiesta va presentata al Prefetto della provincia in cui risiede chi fa la domanda, oppure di quella dove si trova registrato l’atto di nascita del richiedente.

Nel caso l’istruttoria abbia decorso favorevole, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda e chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.

Terminata con successo anche questa fase il Prefetto provvederà a emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.

Di solito la presentazione dell’istanza ha un costo di 16 euro in marche da bollo (o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale) e opportunamente documentata. I siti delle prefetture italiane contengono anche già i moduli per le richieste.

Per cambiare nome o cognome a San Marino, fino al 2005, la richiesta, ben motivata, andava presentata al Consiglio Grande e Generale, tramite il tribunale che svolgeva una prima istruttoria, seguita poi da quella della segreteria di Stato agli Interni prima di approdare in Consiglio per l’approvazione o meno. Dal 2006 l’iter è stato semplificato, affidando la facoltà direttamente al giudice senza bisogno di passare tramite un provvedimento del parlamento.

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