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L’onere dell’onore

L’onere dell’onore

“Che onorevol gente possedea quel loco”. Così il sommo poeta, Dante Alighieri, descrive, nella Divina Commedia i grandi del passato condannati a vivere nel Limbo. Sono persone ritenute giuste o che hanno compiuto grandi gesta e per questo considerate appunto “onorevoli”.

Il concetto di onore è tuttavia un concetto complesso che nel tempo ha subito delle modificazioni in alcune sue accezioni (ad esempio in ambito femminile, fino al secolo scorso si parlava di onore della donna riferendosi alla sua verginità).

Di conseguenza perdere l’onore significa compiere un’azione ritenuta moralmente indegna,macchiarsi d’infamia e di conseguenza veder venir meno il proprio diritto alla stima e al rispetto altrui.

L’onore quindi, forma il substrato o è la manifestazione di quel corredo di decoro, reputazione, dignità morale, che comunemente viene sotto il nome di buona fama. Si tratta cioè di un bene individuale e immateriale della persona. L’onore è afferente alla sfera della dignità in quanto oggetto di considerazione sul piano sociale e morale. Di conseguenza l’onorabilità, come valore riconosciuto pubblicamente, è la conseguenza dei comportamenti del singolo (concernenti l’onore) che hanno un riconoscimento o riscontro pubblico.

L’onorabilità diviene quindi un principio che è sempre stato rispettato e che a differenza dell’onore – appartenente al singolo individuo – può essere estesa e attribuita anche a un consesso di persone, a un’organizzazione, un’impresa, un settore professionale e a una nazione.

Sull’onore, è consentito anche prestare giuramento e per esempio la formula di rito per l’assunzione dell’incarico di segretario di Stato a San Marino consente infatti di giurare o sui Vangeli o sul proprio onore.

Parlando quindi di onore e onorabilità sono lecite azioni “a tutela” e anche le pretese di riabilitazione. Si tratta di azioni, generalmente e salvo casi specifici in cui si agisce d’ufficio, di spettanza del singolo individuo che può anche autonomamente rinunciare non solo a esigere la riabilitazione in caso di violazione, ma anche a ricevere attestazioni di onore.

Di fronte a persone con incarichi pubblici, soprattutto elettivi, o a personaggi famosi, proprio la valenza pubblica può giocare un ruolo determinante nell’ambito di azioni a tutela dell’onore. Risulta frequente sia in Italia, ma anche a San Marino, che persone che ricoprano incarichi o mansioni propri di un’autorità o gli stessi politici, facciano espressamente appello al proprio onore o all’onorabilità della carica ricoperta o al ruolo svolto, per intraprendere azioni mirate a ottenere risarcimenti o riabilitazioni.

E proprio in questo ambito occorre quindi distinguere quella che può essere considerata una offesa da ciò che invece rientra nel diritto di critica.

La giurisprudenza sammarinese comincia ad avere a tal riguardo (come già l’Italia) una discreta quantità di casi e sentenze, tali da indicare un orientamento che ormai può considerarsi codificato.

E quanto emerge indica come il diritto di critica goda di una valenza più ampia rispetto al diritto di cronaca, soprattutto nell’ambito dell’attinenza alla verità del fatto narrato. La corte di Cassazione italiana per esempio nel dicembre 2010 ha stabilito che la critica, in quanto “espressione di valutazioni puramente soggettive” può anche “essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza”. Parimenti in recenti sentenze di appello sammarinesi in sede penale il diritto di critica “mal si presta ad essere commisurato in termini di obiettività. Ed, anzi, neppure pare possa pretendersi che l’opinione sia rigorosamente obbiettiva, in quanto, per sua natura, fondata sull’interpretazione soggettiva di fatti e di comportamenti”.

Non solo, nell’ambito del diritto di critica “non rileva il parametro della verità del fatto”, anche se ciò, però, non può diventare un comodo dietro al quale “trincerarsi per offendere deliberatamente le persone” anche se con l’esercizio del diritto di critica “viene attenuto il parametro della continenza verbale”.

Va detto tuttavia che a livello normativo manca ancora una espressa tutela a San Marino del diritto di critica, soprattutto quando esercitato da giornalisti e opinionisti nell’ambito della loro professione, contrariamente a quanto preveda per esempio da tempo la legislatura italiana. Nella Penisola inoltre (San Marino compreso) alla durezza della critica a un polito o a personaggio pubblico, segue o seguiva spesso un’azione legale. Nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Usa, ciò è di fatto considerato moralmente inappropriato, in quanto si ritiene che anche la critica più feroce debba poter essere espressa. Basti pensare che non è nella facoltà dello staff della Casa Bianca ritirare i pass ai giornalisti accreditati solo perché “sgraditi”, ma l’azione del ritiro dell’accredito, è concordata con l’associazione della stampa.

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