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I regali non vanno restituiti, ma si possono rifiutare

I regali non vanno restituiti, ma si possono rifiutare

La donazione, intesa come regalo o dono di qualcosa, è un gesto tra i più nobili, eppure anche in questo ambito, l’uomo è intervenuto trasformando tale atto anche in un vero e proprio contratto.

Escluso quindi l’aspetto del sentimento di affetto o benevolenza che sottende al gesto, l’atto della donazione, ha oggigiorno ottenuto un inquadramento normativo che regola di fatto il trasferimento di beni da una persona a un’altra (sempre che si tratti ovviamente di un trasferimento a titolo gratuito senza quindi niente in cambio). E questo “trasferimento” gratuito da un “donante” a un “donatario” si è col tempo strutturato in tipologie diverse, con regole e relative imposte da pagare.

Gli ambiti della donazione sono tali che riguardano beni mobili o immobili, ma anche i diritti su beni, come per esempio l’usufrutto, oppure la liberazione da un obbligo come può essere un credito da riscuotere, o ricomprendere una prestazione stessa del donatario.

Come prima cosa va specificato che la donazione è un atto formale e quindi necessita di un notaio e di testimoni e la caratteristica è che chi riceve il regalo deve prima accettarlo, altrimenti la donazione non può avvenire.

Per evitare però che anche per il più piccolo regalo sia necessario un notaio, ne è esclusa la presenza nella cosiddetta “donazione manuale” come il comune regalo con il quale si compie una donazione di modesto valore. Per stabilire cosa sia considerato di “modesto valore” bisogna fare riferimento alle condizioni economiche di chi dona. E come modesto valore si intende ciò che non incide in maniera significativa sulla ricchezza del donante, quindi più è benestante o agiato e più aumenta il valore dei regali che può fare.

Ovviamente ci sono dei requisiti da rispettare, come avere la piena capacità di agire (non donano i minori, gli interdetti, gli inabilitati, le persone soggette ad amministrazione di sostegno se sono state private della capacità di disporre dei propri beni e nemmeno attraverso il proprio legale rappresentante. Possono donare invece anche le persone giuridiche, pubbliche e private) e il bene donato deve essere nella disponibilità completa del donante. Minori e interdetti invece possono accettare una donazione, ma solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

Dato il suo inquadramento come forma di “contratto” la donazione non può essere revocata unilateralmente da parte di chi dona o riceve. Si può però chiedere la revoca all’autorità giudiziaria, per ingratitudine (quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti) e per sopravvenienza di figli.

Come “contratto” la donazione non è quindi esente da costi e le imposte variano sia a seconda del rapporto di parentela tra donante e destinatario sia sul valore della donazione, ma sono anche previste delle franchigie al di sotto delle quali quindi non vi è tassazione.

In Italia, donazioni a coniuge, figli e genitori hanno una tassazione al 4% con franchigia di un milione di euro, mentre le donazioni a fratelli e sorelle vengono tassate al 6% con franchigia di 100mila euro. Tassazione sempre al 6% per qualsiasi altro parente, ma nessuna franchigia mentre per donazioni ad altri la tassazione sale all’8% e non c’è franchigia. Se nella donazione poi sono presenti degli immobili, si paga in ogni caso l’imposta ipotecaria e catastale sul valore catastale dell’immobile, pari rispettivamente al 2% e all’1%. Inoltre ci sono gli oneri del notaio e i circa 200 euro dell’imposta di registro.

Va inoltre considerato che una donazione in favore di un legittimario, cioè di un discendente diretto o coniuge, viene considerata dalla legge italiana o sammarinese come un anticipo di eredità e significa che al momento della morte del donatore, dovrà essere imputata alla quota a lui/lei riservata.

Rispetto all’Italia, a San Marino le norme riguardo la donazione sono abbastanza similari, anche se, per esempio, cambiano gli importi relativi alle tasse dato che non sono previste franchigie e la percentuale dell’imposta è più bassa pari, nella maggioranza dei casi, all’1,4%.

La materia delle donazioni e degli aspetti successori ad essa collegati, sarà sicuramente da tenere in considerazione quando si andrà a regolare attraverso delle norme gli aspetti del riconoscimento delle coppie di fatto e delle unioni civili, come tra l’altro chiedono gli organismi internazionali sia a San Marino sia all’Italia. Va però precisato che il Titano, già nel 1986 nella riforma del diritto di famiglia, ha esteso, con lungimiranza, la parificazione al matrimonio per i casi di convivenza ininterrotta per 15 anni.

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