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Consigli per gli acquisti

Consigli per gli acquisti

Prima di ogni pausa televisiva del suo show, Maurizio Costanzo nel dare spazio alla pubblicità diceva: “Consigli per acquisti”. E in effetti un buon consiglio è sempre utile, magari è anche in grado di farci comprare l’oggetto desiderato approfittando dell’offerta migliore.

In periodo di saldi come questo (a San Marino sono iniziati il 1° luglio e termineranno il 1° settembre), acquistare a un buon prezzo potrebbe essere piuttosto facile. Un buon consiglio quindi potrebbe riguardare come distinguere le offerte vere da quelle che nascondono tranelli oppure ricordarsi di quali diritti si gode per ottenere il cambio della merce o il rimborso dell’acquisto difettoso.

In premessa va subito segnalato che la norma sammarinese è abbastanza aggiornata, ma non tanto quanto quella italiana che offre sicuramente qualche garanzia in più.

A regolamentare il settore delle vendite “promozioni”, per “liquidazioni”, di “fine stagione” e i “saldi” sono la legge sul commercio del 2005 (e successive modifiche) e il decreto del 2010.

Innanzitutto ci sono delle regole che un commerciante deve sempre seguire nell’esporre la merce, in particolare sulla “pubblicità dei prezzi”. In tutti gli esercizi dove viene effettuato il commercio al dettaglio infatti, i “prodotti esposti debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, a unità o a misura, mediante l’uso di segnaprezzi o con altre modalità idonee allo scopo”.

Gli unici articoli per i quali non è obbligatoria l’esposizione del prezzo sono i preziosi, le auto, moto e biciclette (e loro ricambi ed accessori), i giornali, le riviste e i libri qualora abbiano già riportato il prezzo e gli oggetti di antiquariato. Però per questi articoli deve essere a disposizione del pubblico un apposito catalogo con l’indicazione dei prezzi di vendita al pubblico. Inoltre, la legge prevede che nel caso in cui la merce sia offerta a peso o a misura (ad esempio “al metro”) il commerciante è tenuto a soddisfare anche le richieste minime e la merce deve comunque essere venduta a peso netto.

Ovviamente chi viola tali disposizioni incappa nelle sanzioni previste dalla legge del 2005.

A regolamentare le varie forme di vendita promozionali, ecc… è invece il decreto 196 del 2010 che distingue tra le varie tipologie specificando, nel caso di vendite o saldi di fine stagione che “riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento in caso di mancata vendita entro una determinata stagione o entro un breve periodo di tempo”. Fissati anche i periodi dell’anno per tali vendite. Così quelle di “fine stagione”, cioè i saldi, si possono effettuare “esclusivamente dal 1° gennaio al 1° marzo e dal 1° luglio al 1° settembre”.

Inoltre gli articoli oggetto di vendita di fine stagione devono essere facilmente identificabili all’interno del punto vendita e su ogni articolo devono essere indicati: il prezzo praticato ordinariamente, la percentuale di sconto o ribasso applicata o, in alternativa, il prezzo iniziale e finale di vendita. Si possono anche raggruppare gli articoli per percentuale di sconto senza obbligo di apporre su ogni singolo articolo il prezzo finale di vendita, ma l’indicazione della percentuale di sconto applicata dovrà essere indicata “in maniera visibile e chiara” per non generare dubbi o confusione nel consumatore.

In caso invece di vendite sottocosto, a un prezzo quindi, inferiore a quello della fattura di acquisto ma maggiorata delle imposte può essere svolta solo 4 volte all’anno e per non più di 1 volta a stagione, ad eccezione di quegli operatori economici sammarinesi affiliati o aderenti a gruppi commerciali esteri o internazionali.

A tutela del consumatore ci sono poi tutta una serie di disposizioni a partire già dalla pubblicità che deve essere effettuata, anche graficamente, “in modo non ingannevole per il consumatore” e contenere in modo esplicito la tipologia di vendita e la data di inizio e fine. Inoltre le merci che rientrano in tali offerte devono essere “distinte e separate, in modo chiaro e inequivocabile, da quelle che vengono poste in vendita alle condizioni ordinarie”. Per cui, se la separazione non sia possibile, la vendita ordinaria è sospesa.

Va anche precisato che i prezzi pubblicizzati devono essere praticati a tutti i compratori “senza alcuna limitazione di quantità e senza l’abbinamento di vendite fino ad esaurimento delle scorte”. Per cui in caso di esaurimento delle scorte, va portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall’esterno del locale. Nel caso in cui per una stessa tipologia di prodotto si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce merceologica, la pubblicità è effettuata indicando il prezzo più alto e più basso. Infine, se l’operatore indica per una determinata tipologia di prodotto un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata sono venduti a quel prezzo.

Poiché i saldi sono in corso anche in Italia è bene essere informati anche un po’ delle disposizioni in vigore nella Penisola. A fornire una informazione sicuramente “certificata” è addirittura la Guardia di Finanza che sul proprio sito elenca le normative di riferimento e tra le altre cose fornisce anche alcuni consigli.

Tra le prime cose ricordate, il fatto che consentire la prova dei capi “non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante” però ci sono diverse garanzie. Tutto dipende però dalla conservazione dello scontrino, perché in Italia ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato”. Quindi il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna o insorto nei 24 mesi successivi.

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