25 Set A San Marino il waiver non serve
Chi intende aderire alla Voluntary Disclosure per l’emersione e la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero e non dichiarati al fisco, in caso abbia comunque intenzione di mantenerli all’estero, deve compilare un waiver, cioè un modulo per l’autorizzazione agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia di tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura di VD.
Tale modello è necessario appunto per chi intenda continuare a mantenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See. Ma tale waiver non è necessario per quanto riguarda la Repubblica di San Marino. Tutto più semplice insomma nei rapporti San Marino – Italia, al contrario di quello che è avvenuto con la Svizzera, dove è stato oggetto di una lunga serie di modifiche, con l’amministrazione elvetica che in un primo momento ha bocciato il modello emanato dall’Agenzia delle Entrate epoi è stata la volta dell’Italia, che tramite l’Agenzia delle Entrate ha bocciato a luglio il modulo svizzero ritenuto troppo lacunoso in alcune parti. L’accordo è stato raggiunto solo alcune settimane fa con il nuovo modello messo a punto sempre dall’Agenzia delle Entrate ma questa volta in collaborazione con l’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri.
Vista invece la collaborazione già in atto da tempo tra San Marino e Italia, e in ragione dell’ingresso del Titano nella white list ben prima dell’emanazione del legge sulla VD, il mantenimento dei capitali a San Marino, a seguito della procedure di Voluntary disclosure, non comporta la compilazione del waivar, ma basta il fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate.
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