11 Mag Il difetto lo devi provare tu
Acquistare un prodotto difettoso o malfunzionante, può non solo rovinare la giornata e rappresentare un danno economico, ma a volte può anche provocare problemi di salute o peggio.
Chi vende o realizza un prodotto, è tenuto in generale a garantirne la sicurezza e la corrispondenza a quanto dichiarato e quindi a risponderne in caso di difetti o malfunzionamenti.
In Italia, dove la legislazione sul consumo, in ragione anche di numerose direttive europee al riguardo, è più aggiornata rispetto al Titano, è riconosciuto il principio della responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa. E addirittura, quando non è possibile individuare il produttore, la responsabilità ricade sul fornitore che ha distribuito il prodotto.
Ma cosa si intende per prodotto?
Viene considerato un “prodotto” ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile, quindi anche ogni componente, ogni materia prima, ogni prodotto agricolo del suolo e dell’allevamento, della pesca e della caccia. Si considera “prodotto” anche l’elettricità.
E quando lo si può definire difettoso?
Quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente. Ma non solo, un prodotto può essere definito difettoso, anche se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della stessa tipologia.
I tipi di danno che possono derivare da un prodotto difettoso sono distinti in tre tipi:
Morte o lesioni personali a qualcuno, anche chi non ha acquistato il prodotto (come un amico o un familiare), di distruzione o danneggiamento di una cosa diversa dal prodotto (come per esempio una vernice che danneggi il materiale su cui viene applicata) e il danno al prodotto stesso causato da un difetto di una o più parti del prodotto.
In ragione dei vari tipi di danni sono previste anche le varie responsabilità e la legge italiana prevede espressamente quali siano anche i casi in cui il produttore è esente da responsabilità.
L’esenzione di responsabilità scatta se il produttore non aveva messo in circolazione il prodotto, se il difetto
non esisteva al momento della distribuzione o sia sorto successivamente; il prodotto non era stato fabbricato per essere venturo o per essere distribuito con scopi e fini economici; le conoscenze scientifiche e tecniche del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non permettevano di scoprire l’esistenza del difetto; il oppure se ili difetto è dovuto alla conformità del prodotto a norme imperative o a provvedimenti vincolanti.
Il consumatore quindi che abbia subito un danno attribuibile al prodotto acquistato o utilizzato, ha diritto al risarcimento del danno (a meno che non fosse consapevole del difetto e del pericolo).
Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto aver conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. Inoltre il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno.
L’onere della prova, tuttavia, spetta al consumatore danneggiato che è tenuto a provare il nesso di causalità tra il prodotto e il danno subito. Non solo, il consumatore deve anche dimostrare di aver utilizzato il prodotto in modo corretto.
Per questi motivi risulta fondamentale, in caso di danno da prodotto, rivolgersi tempestivamente a un professionista che possa analizzare tutte le circostanze e consigliare al meglio il cliente sulle azioni da intraprendere a sua tutela e per farsi risarcire il danno subito.
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