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La voluntary disclosure cambia ancora

La voluntary disclosure cambia ancora

Come in un buon thriller, anche la Voluntary Disclosure, a pochi giorni dalla scadenza, ci riserva il colpo di scena finale.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 2015/116808 del 14 settembre 2015, ha concesso una (mini) proroga per perfezionare le pratiche di adesione volontaria: le istanze presentate entro il 30 settembre potranno essere perfezionate nell’arco dei 30 giorni successivi, con l’invio separato della relazione accompagnatoria e della documentazione a supporto.

Attenzione: diversamente da quanto riportato in alcuni articoli di stampa, ad oggi non è stata concessa nessuna deroga al 30 ottobre 2015 per presentare la pratica, ma – molto più limitatamente – è facoltà del cliente sfruttare gli ulteriori 30 giorni concessi per predisporre tutta la documentazione di supporto, a patto che, inderogabilmente, l’istanza sia stata presentata entro il 30 settembre!

Il provvedimento è collegato al Decreto Legislativo 128/2015 sulla certezza del diritto (entrato in vigore il 2 settembre scorso), relativo al raddoppio dei termini per l’accertamento e al recente accordo sul waiver svizzero per l’accesso alla procedura di rientro dei capitali dall’estero. Vuoti normativi finalmente colmati che, però, hanno rallentato – o in alcuni casi frenato – le adesioni.

Le soprese, purtroppo, non finiscono qui..

Il provvedimento n. 116808 prevede anche che “[…]gli imponibili, le imposte e le ritenute, collegate alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, per cui sia scaduto il termine per l’accertamento, devono o dovranno comunque essere segnalati nella relazione e nella documentazione, solo in tal modo sarà possibile comprenderli tra i capitali oggetto della procedura di voluntary disclosure per i quali è prevista la non punibilità”. Ad una prima lettura, il testo sembrava imporre che il materiale da raccogliere si estendesse anche a documenti antecedenti al 31/12/2009, al fine di evidenziare l’origine dei patrimoni oggetto di regolarizzazione e le relative sanzioni, seppur non applicabili in quanto prescritte. Questa interpretazione ha generato un terremoto tra gli addetti ai lavori: in termini di aumento di lavoro per il contribuente, che dovrà raccogliere documentazione anche antecedente ai 5 anni fiscali aperti; ed anche per i professionisti, che dovranno relazionare in maniera precisa imposte e tasse evase anche se ormai prescritte. Inoltre, la norma avrebbe dovuto essere estesa anche alle pratiche già presentate, con l’obbligo di revisione ed integrazione delle stesse.

Fortunatamente, il giorno successivo (pare anche a seguito delle lamentele giunte dai professionisti), l’Agenzia ha meglio specificato l’ambito della norma: la possibilità di inserire, fin da subito, documenti relativi alla non punibilità degli anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary è una facoltà ma non un obbligo del contribuente. Inoltre, tale adempimento può essere assolto anche attraverso la produzione dei soli documenti comprovanti i saldi patrimoniali al 31 dicembre per i periodi d’imposta coinvolti, e comunque non antecedenti al 2008.

Questa documentazione integrativa, ad una attenta analisi, si renderebbe necessaria nel caso previsto dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 128/2015, in quanto si beneficia delle tutele penali previste dalla Voluntary Disclosure anche per le imposte relative alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per le quali è scaduto il termine di accertamento. Ricordiamo infatti che – in caso di reati penali – scattano da parte dell’Agenzia delle Entrate obblighi comunicativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria. Pertanto, il provvedimento n. 116808/2015 prevede la possibilità di indicare direttamente all’interno della relazione tutti gli elementi relativi alle annualità non più accertabili fiscalmente – ma connessi alle attività dichiarate – al fine dell’esclusione della punibilità penale.

Viste le importanti modifiche introdotte a ridosso dei termini di adesione e le tante incognite che ancora non hanno ricevuto chiarimenti, non è escluso che la procedura di adesione volontaria ci riservi ulteriori sorprese, in questo caso – come in molti romanzi – to be continued …

Antonio Cavalli

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