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Rosso o verde? Ecco come rapportarsi in caso di utile o perdita

Rosso o verde? Ecco come rapportarsi in caso di utile o perdita

Quando un’azienda va bene di norma produce un utile, quando cioè la differenza tra i ricavi prodotti e le spese sostenute è positiva. In ogni paese esistono delle regole precise su come utilizzare o indirizzare tale utile. A San Marino, va subito precisato, che è completamente distribuibile, ma nel caso a beneficiarne sia una persona fisica, dal 1° gennaio 2014 gli utili distribuiti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 5%.

Ma come funziona nel rapporto tra Italia e San Marino nel caso in cui l’azienda sammarinese abbia soci persone fisiche o giuridiche italiane?

A regolamentare la materia è l’accordo contro le doppie imposizioni fiscali, siglato in base al modello Ocse, nel giugno del 2012 e poi entrato in vigore dal gennaio 2014. All’interno del corposo accordo, che prevede tra le altre cose, anche lo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi, è prevista proprio una parte specifica relativa alla distribuzione dei dividendi.

Diversi sono i casi da prendere in esame e le relative quote da pagare a San Marino ed eventualmente anche in Italia. Vediamo quali:

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI ITALIANI

In base alla convenzione (articolo 10) tra i Italia e San Marino, l’azienda sul Titano non paga imposte se la partecipazione è detenuta da una società di capitali (almeno il 10%) e da almeno 12 mesi

In tutti gli altri casi l’imposta è non superiore al 15%.

In Italia invece l’imposta è dell’1,38% più credito di imposta se la partecipazione è detenuta da una società di capitali italiana. Mentre se la partecipazione è detenuta da una società di persone il dividendo concorre a formare l’imponibile per il 49,72% ed è tassato per trasparenza. In più credito di imposta.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI A FAVORE DI PERSONE FISICHE ITALIANE

L’imposta a San Marino è non superiore al 15%.

In Italia se la partecipazione è qualificata (>25% del capitale o >20% dei diritti di voto) il dividendo concorre a formare l’imponibile per il 49,72%; se nella riscossione interviene un intermediario italiano, verrà trattenuta una ritenuta d’acconto del 26% da scomputare in dichiarazione dei redditi; in più va inserito il credito d’imposta.

Se la partecipazione invece non è qualificata, l’imposta sostitutiva del 26% o viene riscossa dall’eventuale intermediario che quindi agisce da sostituto d’imposta oppure, nel caso non sia intervenuto alcun intermediario, deve essere pagata tramite versamento in dichiarazione dei redditi.

L’Italia non è l’unico paese con cui il Titano ha siglato accordi contro le doppie imposizioni o sulla scambio di informazioni. Nella sezione “trattati internazionali” del sito della segreteria di Stato per gli Affari Esteri (www.esteri.sm) è possibile infatti trovare l’elenco di tutti gli stati e gli organismi internazionali con cui la Repubblica di San Marino ha siglato e ratificato accordi e convenzioni e se sono già operativi o in attesa di esserlo.

In caso invece l’utile non venga distribuito, c’è anche la possibilità che non venga tassato se viene utilizzato per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa.

Nel caso infine l’azienda chiuda il bilancio in rosso, le regole fiscali sammarinesi consentono di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell’80% dal reddito imponibile nei tre periodi di imposta successivi.

Nel caso si tratti poi di una nuova attività economica, è possibile la deduzione del 100% delle perdite fiscali realizzate nei primi 3 periodi dalla data di costituzione senza limiti di tempo.

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