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Voluntary disclosure: vanno dichiarate anche le polizze vita

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Voluntary disclosure: vanno dichiarate anche le polizze vita

Ai fini civilistici, l’assicurazione si configura come il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato sulla vita propria o su quella di un terzo e, di regola, comporta lo spossessamento del patrimonio da parte del contraente, a favore di un beneficiario. Questi, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione; pertanto, in caso di decesso dell’assicurato, tali somme sono escluse a monte dall’asse ereditario dell’assicurato-de cuius e, pertanto, non sono soggette ad imposta di successione.

Il codice civile prevede infine che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario  non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare .

Il legislatore distingue le polizze che coprono determinati rischi demografici[1]  dalle polizze ad elevato o esclusivo contenuto finanziario, che hanno finalità prevalentemente di investimento.

Ai fini tributari, i redditi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito di capitale per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Tale reddito è tassato con un’imposta sostitutiva del 26%, eventualmente ridotta ove gli assets sottostanti la polizza siano investiti in titoli di stato o ad essi assimilati[2].

Si evidenzia che un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione non è produttivo di reddito sino alla decisione del sottoscrittore di procedere al riscatto, totale o parziale della posizione. In tal caso, costituisce reddito il differenziale tra quanto versato e quanto effettivamente percepito; pertanto, per il contraente persona fisica (o altro soggetto diverso da un’impresa commerciale) il momento della tassazione è strutturalmente differito fino all’effettivo incasso dei proventi (Tax deferral).

Tale vantaggio è stato parzialmente ridotto dai tributi che seguono, che rappresentano un’anticipazione della tassazione definitiva dei redditi di capitale maturati sulla polizza che opererà per cassa al momento dell’erogazione della prestazione:

  • imposta sulle riserve matematiche, che opera a carico delle compagnie residenti e di quelle estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, che sono obbligate annualmente al versamento di un’imposta dello 0,45 per cento sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte a bilancio;
  • dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi che opera a carico dei soggetti incaricati della riscossione dei redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri diversi da quelli indicati al punto precedente. Il tributo opera nella misura dello 0,45 per cento, da commisurare al valore dei contratti di assicurazione[3] (e non sulle riserve matematiche, come nel caso precedente).

L’imposta sostituiva sui redditi i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritte con imprese di assicurazione estere può̀ essere applicata direttamente dalla società di assicurazione estera, o (i) qualificandosi come sostituto d’imposta in Italia, o (ii) nominando in Italia un rappresentante fiscale residente. In tal modo, non operano in capo ai contraenti residenti in Italia gli adempimenti previsti ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale. In caso contrario il contraente residente dovrà indicare tali redditi in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ove essi siano stati conseguiti, e sarà assoggettato annualmente agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW della dichiarazione dei redditi), ove obbligato[4].

In caso di violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, risulta integrato il presupposto oggettivo per attivare la procedura di voluntary disclosure.

A tale riguardo si evidenzia che, se nel corso delle annualità fiscalmente aperte (dal 2010 al 2013, in assenza di contestazioni di materia penale) le polizze assicurative non sono state riscattate o non sono fisiologicamente scadute, esse non hanno dato luogo a redditi pertanto il contribuente in sede di voluntary disclosure dovrà sanare solo le sanzioni per la violazione del monitoraggio fiscale.  In tale evenienza, per il contribuente risulterà conveniente valutare il metodo di calcolo dei redditi analitico piuttosto che quello forfettario.

In via incidentale si evidenzia il recente caso delle polizze sottoscritte con la società  Crèdit Suisse Life, con sede nelle Bermuda; nel caso in questione ai sottoscrittori è stato contestato il fittizio spossessamento del patrimonio della polizza, in quanto essi  si sono resi parte attiva della sua gestione mentre, in linea generale, la polizza vita è caratterizzata da tale spossessamento.

Nel caso in cui i contribuenti che hanno sottoscritto polizze con queste caratteristiche  non fossero ancora stati coinvolti in procedimenti di accertamento, essi potranno ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria ed, in ossequio ai principi della spontaneità̀, della completezza e della veridicità̀, dovranno evidenziare il mancato spossessamento del patrimonio. In tal caso le polizze saranno considerate alla stregua di gestioni patrimoniali ed assoggettate a tassazione annuale sul maturato anziché sul realizzato (con perdita dei benefici finanziari del tax deferral).


 

[1] Ad esempio il rischio morte, commisurato alla differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione. Tale rischio si determina in base alle statistiche su età, sesso, provenienza sociale e geografica. Il rischio demografico si verifica sia nel caso in cui la durata della vita dell’assicurato sia inferiore alla media statistica (rischio premorienza), sia nel caso in cui sia superiore (rischio longevità).

[2] Nel riformare le aliquote di tassazione delle rendite finanziarie, il legislatore ha fatto riconosciuto un’aliquota agevolata del 12,5% (anzicchè quella ordinaria del 26 per cento) sui redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dai titoli di Stato ed equiparati e dai titoli emessi dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.  Per preservare il più favorevole regime di tassazione dei titoli di Stato ed equiparati, il legislatore ha previsto una disciplina specifica per le ipotesi di investimento indiretto, per il tramite degli organismi di investimento collettivo del risparmio e delle polizze vita a contenuto finanziario e di capitalizzazione. Nel caso delle polizze, opera un meccanismo che consente di assoggettare la quota di redditi di capitale a imposta sostitutiva, al netto di una “quota” dei proventi riferibili ai titoli pubblici.

[3] A tal fine, l’intermediario potrà fare riferimento alle comunicazioni obbligatoriamente rese dall’impresa estera ai sensi della normativa di settore.

[4] La normativa sul monitoraggio fiscale disciplina l’obbligo di rilevare la detenzione all’estero di denaro, titoli e valori suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico Persone Fisiche- modulo RW) da parte dei soggetti di seguito individuati, residenti nel territorio dello Stato:

  • persone fisiche, relativamente a beni estranei all’attività d’impresa o di lavoro autonomo eventualmente esercitata. In tal caso, la necessità di monitoraggio è già assicurata dagli obblighi contabili conseguenti all’esercizio di tali attività;
  • enti non commerciali;
  • società semplici e associazioni tra professionisti equiparate.

Daniele Majorana

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