fbpx
 

Unioni civili e convivenza: quello che i giornali non dicono

unioni

Unioni civili e convivenza: quello che i giornali non dicono

Le unioni civili sono diventate legge in Italia, avvicinando la legislazione della penisola a quelle più avanzate in questo settore, degli altri paesi europei, nonostante sia stata stralciata la parte relativa alle adozioni.

Un significativo passo in avanti, che attribuisce a entrambi i componenti della coppia, gli stessi diritti che hanno i coniugi nel matrimonio e che inoltre, definisce pure l’ambito della convivenza.

Analizzando l’articolato della nuova legge, approvata a fine febbraio dal Parlamento italiano, si evince come il legislatore riconosca diritti e doveri alle coppie unite civilmente, anche omosessuali, come se si fosse in presenza di un matrimonio, e che quindi potranno registrare in comune un contratto che definisce gli obblighi e i doveri dei due componenti dell’unione civile.

Nella pratica si potrà aggiungere il cognome di uno dei due al proprio o scegliere un solo cognome per la coppia. I componenti della coppia avranno il dovere dell’assistenza morale e l’obbligo di coabitazione. Inoltre, è prevista la reversibilità della pensione, i congedi parentali, la graduatoria all’asilo nido (anche se è esclusa l’adozione di figli estranei alla coppia).

In materia di successione ed eredità, le unioni civili avranno gli stessi diritti delle coppie unite in matrimonio. E in caso di separazione, è previsto l’assegno di mantenimento, diritti di visita e l’assegnazione della casa.

Se uno dei due componenti dovesse cambiare sesso, l’unione civile sarà da considerarsi sciolta.

Il secondo grande capitolo della legge riguarda inoltre la regolamentazione delle coppie di fatto.

La legge sulle unioni civili regola anche le convivenze, andando di fatto ad attribuire diritti e doveri anche alle coppie che non si sposano e che non scelgono una unione civile.

Nello specifico, i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi qualora uno dei due sia in prigionia. E in caso di malattia o di ricovero hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio e nell’unione civile. Inoltre ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere.

Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.

Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni, o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.

I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve comunicare al registro anagrafico comunale l’atto.

Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Il contratto di convivenza non può indicare termini o condizioni, altrimenti è nullo e per essere invece sciolto, serve un accordo delle parti, oppure un recesso unilaterale, la celebrazione del matrimonio o del’unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, o la morte di uno dei contraenti.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trovi in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

La convivenza, contrariamente alle unioni civili, non dà diritto alla pensione di reversibilità.

Di fatto l’Italia quindi ha aggiornato la sua legislazione in materia, facendo importanti passi in avanti e portandosi all’avanguardia anche rispetto a paesi che fino a poche settimane fa risultavano più avanzati. Come il caso di San Marino, che approvando le nuove disposizioni sui permessi di soggiorno, aveva di fatto aperto un varco alla possibilità di riconoscimento delle coppie di fatto, sia omosessuali che etero, anche se  limitatamente all’ottenimento del permesso di soggiorno.

Il Titano tuttavia, al momento non riconosce le coppie di fatto e si è opposto all’Istanza sollevata da un suo cittadino gay, affinché riconoscesse il matrimonio tra lui e il suo compagno celebrato in Galles. Ora che nella vicina Italia le coppie omosessuali sono state parificate a quelle etero quale nuovo assetto normativo studierà il governo sammarinese?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

× Contattaci tramite whatsapp