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Baratto o prestito con riscatto (l’evoluzione del pagamento)

Lucio Fontana - baratto

Baratto o prestito con riscatto (l’evoluzione del pagamento)

Fin dalle primissime forme di società, l’uomo ha messo in atto forme di scambio e commercio per procurarsi ciò di cui aveva bisogno. Probabilmente la prima forma “civile”, risale al baratto, lo scambio di qualcosa per qualcos’altro. Col passare del tempo e soprattutto con l’evoluzione della società, si sono sviluppate altre forme come l’acquisto in cambio di oro o monete varie, fino ad arrivare a quelle di oggi, alcune anche molto complesse come il finanziamento o il leasing.
A fronte di una tale varietà e con formule che consentono di dilazionare i pagamenti, ma anche quelle più comuni come dietro fattura a 60 o 90 giorni, ecc… il rischio di insolvenza è sempre stato presente, ancora di più oggi, quando si verificano prolungati e diffusi momenti di crisi. Capita quindi che lavori svolti o merce venduta non siano saldati in parte o in toto.
Ed è a questo punto che cominciano una serie di difficoltà da parte di chi deve ricevere il compenso pattuito, per ottenere quanto dovuto.

In questi casi, il primo passo da compiere, quando per esempio una fattura non viene pagata entro i termini, è inviare al debitore una o più lettere di sollecito e di diffida all’adempimento dovuto. Si tratta di una “via stragiudiziale” ed è una buona prassi etico-economica che andrebbe tentata, anche per verificare l’effettiva buona fede del debitore che, magari per cause di forza maggiore, potrebbe disporre di valide motivazioni per giustificare il proprio mancato pagamento. Di solito si considera il termine di 60 giorni come limite ragionevole entro il quale la fattura deve venire evasa.

In caso di ulteriore inadempimento, la legislazione italiana prevede in sostanza tre procedure per ottenere il pagamento del credito vantato.
Il decreto ingiuntivo, il precetto e la causa ordinaria.
Il primo caso è uno dei metodi più utilizzati per recuperare un credito, in quanto l´ingiunzione di pagamento si ottiene a seguito della richiesta fatta al giudice (per importi di lieve o modesta entità interviene il giudice di Pace) che, se la richiesta è fondata e se ricorrono determinate condizioni, provvede con un proprio ordine (decreto ingiuntivo). L´ordine del giudice dà al debitore un termine di quaranta giorni per pagare o per fare opposizione, ma può anche essere emesso come immediatamente esecutivo, permettendo così al creditore di poter agire subito contro il debitore tramite il pignoramento dei suoi beni.
Se invece il credito vantato è incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza tale credito diventa automaticamente esecutivo, ed è possibile procedere subito al pignoramento previo precetto di pagamento.
Infine c’è la strada della causa ordinaria, soprattutto quando non si dispone di tutta la documentazione scritta che comprovi il credito. In queste situazioni, occorre rivolgersi a un professionista, per valutare caso per caso e verificare quindi se sussistano i presupposti per intraprendere una causa ordinaria.

Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che avviene in un invito al pagamento fatto per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.

Per prevenire in parte di dover ricorrere alle procedure di recupero crediti, si possono prevedere delle garanzie, da inserire all’atto della stipula di un contratto, per aumentare le probabilità che il credito venga onorato. Alcune forme di garanzia possono essere una caparra con funzione penitenziale, oppure una clausola penale (per determinare anticipatamente il valore del danno in caso di inadempimento). Oppure si possono prevedere delle garanzie di natura reale (riferite a beni mobili o immobili) o di natura personale (riferite al patrimonio personale di un soggetto terzo). Come garanzie reali si può ricorrere al pegno o all’ipoteca. Come garanzia personale si può prevedere per esempio la fidejussione.
Inoltre, c’è da considerare che per diritto sono dovuti anche gli interessi, in ragione del tasso legale, che vanno calcolati, dal momento della scadenza del credito. Tra l’altro è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse diverso da quello legale, purché non sia considerato usurario e il patto sia stipulato in forma scritta.

A San Marino la procedura è simile a quella italiana e viene denominata “procedura strumentale” ed è applicabile ai crediti documentali.
Se non si vuole ricorrere alle cure di un legale, l’attività di recupero crediti può venire svolta solo da società che abbiano ottenuto l’autorizzazione del congresso di Stato in quanto si tratta di una attività ritenuta sensibile.

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